Test di ammissione 2018: ecco il bando pubblicato dal MIUR per l'accesso programmato nazionale a.a. 2018/2019

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ESTRATTO DEL BANDO DI AMMISSIONE

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive [...]

 

DECRETA
 

Articolo 1
(Disposizioni generali)


Per l'anno accademico 2018/2019, l'ammissione dei candidati ai corsi di laurea e laurea magistrale  di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 2 agosto 1999, n. 264 avviene a seguito di superamento di apposita prova d’esame  disciplinata dal presente decreto.
 

Articolo 2
(Prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria)

  1. La prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria, alla quale partecipano i candidati comunitari, i candidati non comunitari di cui all'articolo 26 della Legge n. 189 del 2002 citato in premessa e i candidati non comunitari residenti all'estero, è unica per entrambi i corsi ed è di contenuto identico in tutte le sedi in cui si svolge la prova. Essa è predisposta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) avvalendosi di una Commissione di esperti con comprovata competenza in materia, individuati nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e riservatezza, tenuti al più rigoroso rispetto del segreto professionale e d'ufficio. 
  2. La prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato deve individuarne una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: cultura generale e ragionamento logico; biologia; chimica; fisica e matematica. Sulla base dei programmi di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti: due (2) quesiti di cultura generale; venti (20) di ragionamento logico; diciotto (18) di biologia; dodici (12) di chimica; otto (8) di fisica e matematica.
  3. La prova di ammissione ha inizio alle ore 11:00 e per il suo svolgimento è assegnato un tempo di 100 minuti.
  4. Le procedure relative e connesse allo svolgimento della prova sono disciplinate nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
  5. I candidati allievi della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa che intendono avvalersi della riserva di posti prevista nella convenzione stipulata con l'Università di Pisa devono superare la prova di ammissione al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia in una delle sedi universitarie statali con un punteggio pari o superiore a quello dell'ultimo avente titolo all'immatricolazione nell'Università di Pisa all'atto del primo scorrimento della graduatoria.

 

Articolo 3
(Corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e protesi Dentaria in lingua inglese)

 

  1. Le modalità, i contenuti della prova di accesso e i posti disponibili per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria  in lingua inglese sono definiti con specifico decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

 

Articolo 4
(Prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria)

  1. La prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria, alla quale partecipano i candidati comunitari, i candidati non comunitari di cui all'articolo all'articolo 26 della Legge n. 189 del 2002 citato in premessa e i candidati non comunitari residenti all'estero, è unica ed è di contenuto identico in tutte le sedi di prova. Essa è predisposta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) avvalendosi di una una Commissione di esperti con comprovata competenza in materia, individuati nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e riservatezza, tenuti al più rigoroso rispetto del segreto professionale e d'ufficio. 
  2. La prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato deve individuarne una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: cultura generale e ragionamento logico; biologia; chimica; fisica e matematica. Sulla base dei programmi di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti: due (2) quesiti di cultura generale; venti (20) di ragionamento logico; sedici (16) di biologia; sedici (16) di chimica; sei (6) di fisica e matematica.
  3. La prova di ammissione ha inizio alle ore 11:00 e per il suo svolgimento è assegnato un tempo di 100 minuti.
  4. Le procedure relative e connesse allo svolgimento della prova sono disciplinate nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

[...] 

Articolo 7

(Prova di ammissione ai corsi di laurea delle Professioni Sanitarie)

  1. Per l'accesso ai corsi di laurea delle Professioni Sanitarie la prova di ammissione è predisposta da ciascuna Università ed è identica per l'accesso a tutte le tipologie dei corsi attivati presso il medesimo Ateneo.
  2. La prova di ammissione verte sugli argomenti di cui al precedente articolo 2, comma 2, ed è definita sulla base dei programmi di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
  3. La prova di ammissione ha inizio alle ore 11:00 e per il suo svolgimento è assegnato un tempo di 100 minuti.
  4. Ciascun Ateneo assicura lo svolgimento della prova in conformità ai principi generali di cui all'Allegato 1 del presente decreto.
  5. Ciascun Ateneo è tenuto a definire procedure idonee a consentire ai candidati di esprimere l'ordine di preferenza per i corsi di laurea per la cui ammissione hanno sostenuto la prova.

 

[...]

Articolo 9
(Calendario delle prove di ammissione)


1. Le prove di ammissione ai corsi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 si svolgono presso le sedi universitarie secondo il seguente calendario:

 


Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria

4 settembre 2018

Medicina Veterinaria

5 settembre 2018

Corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di Architetto

6 settembre 2018 

Corsi di laurea delle professioni sanitarie

12 settembre 2018

Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria in lingua inglese (IMAT)

13 settembre 2018

 

Articolo 10
(Graduatorie, soglia di punteggio minimo e valutazione delle prove)

 

  1. Nell'ambito dei posti disponibili per le immatricolazioni, sono ammessi ai corsi di laurea e di laurea magistrale di cui agli articoli 2, 4, 5 e 6 i candidati comunitari e non comunitari di cui all'art. 26 della legge n.189/2002  nonché, nell'ambito della relativa riserva di posti, i candidati non comunitari residenti all'estero, secondo l'ordine decrescente del punteggio ottenuto nella  prova di  cui ai medesimi articoli 2, 4,5,6.
  2. I candidati comunitari e non comunitari di cui all'articolo 26 della legge n. 189/2002  sono  idonei all’ammissione ai corsi di laurea di cui  agli articoli 2,4,5 e 6 del presente decreto se  hanno  ottenuto nella rispettiva prova   un punteggio minimo pari a venti (20) punti; quelli  non idonei non sono inseriti in graduatoria.
  3. In conformità con gli orientamenti comunitari sull’accesso di studenti stranieri all’istruzione universitaria ed in coerenza con le esigenze di politica estera culturale di cui all’art. 46 del DPR n. 394/1999, con riferimento   alla riserva di posti destinati ai candidati non comunitari residenti all’estero non si applica la soglia minima di idoneità di cui al precedente comma 2. I posti eventualmente risultati non coperti, nell’ambito della  graduatoria riservata ai candidati  cittadini extracomunitari residenti all’estero,  non potranno essere utilizzati a beneficio dei  candidati cittadini comunitari e non comunitari di cui all’articolo 26 della legge n. 189/2002   in quanto appartenenti a contingenti separati e destinati a finalità tra loro distinte, non rientrando i posti riservati ai candidati cittadini extracomunitari residenti all’estero nella programmazione di posti di cui all’art.1 della legge n.264/1999 “Norme in materia di accessi ai corsi universitari”. I posti eventualmente risultati non coperti, nella  graduatoria riservata  dei cittadini non comunitari residenti all’estero, possono essere  utilizzati dagli Atenei per i trasferimenti ad anni successivi al primo  di studenti di cittadinanza non dell’Unione europea soggiornanti in Italia, ai sensi dell’art.26  della legge n.189/2002 nonché studenti iscritti  presso una Università italiana ai sensi dell’art. 46 del DPR 394/1999.
  4. Per la valutazione delle prove di cui agli articoli 2, 4, 5, 6 e 7 sono attribuiti al massimo novanta (90) punti, tenendo conto dei seguenti criteri:
  • 1,5 punti per ogni risposta esatta
  • meno 0,4 (- 0,4) punti per ogni risposta errata
  • 0 punti per ogni risposta omessa

5. Per i corsi di cui agli articoli 2, 4, 5 e 6  è redatta, sulla base del punteggio ottenuto da ciascun candidato calcolato secondo i criteri di cui al comma 4, la rispettiva  graduatoria unica nazionale relativa ai candidati comunitari e non comunitari di cui all’articolo 26 della legge n. 189/2002, secondo le procedure di cui all'Allegato 2  che costituisce parte integrante del presente decreto.

6. La graduatoria  riservata dei candidati non comunitari residenti all'estero è definita dalle Università.

7. Per i corsi di cui all'articolo 7 le Università, sulla base del punteggio ottenuto alla prova calcolato secondo i criteri di cui al comma 4, redigono due distinte graduatorie, una per i candidati comunitari e non comunitari di cui all’articolo 26 della legge n. 189/2002 e l'altra, riservata ai   candidati non comunitari residenti all'estero.

8. In caso di parità di punteggio si applicano i seguenti criteri:

Per la graduatoria dei corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria e per le graduatorie dei corsi di laurea delle professioni sanitarie prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di ragionamento logico, cultura generale, biologia, chimica, fisica e matematica;

Per la graduatoria del corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di chimica, ragionamento logico, cultura generale, biologia, fisica e matematica;

Per la graduatoria dei corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di Architetto prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di ragionamento logico, cultura generale, storia, disegno e rappresentazione, fisica e matematica.

In caso di ulteriore parità, prevale il candidato anagraficamente più giovane.

9. La condizione di idoneo all'ammissione ai corsi di laurea di cui agli articoli 2, 4, 5 e 6 del  presente decreto si riferisce alla sola procedura selettiva in atto: da essa non scaturisce alcun diritto in relazione all'accesso ai corsi di cui al presente decreto in anni successivi a quello in cui si è sostenuta la prova.

10. La chiusura degli scorrimenti delle graduatorie viene disposta con successivo provvedimento ministeriale, da emanarsi nel secondo semestre accademico al fine di consentire agli studenti di raggiungere la frequenza obbligatoria minima per poter sostenere i singoli esami.  Con la chiusura degli scorrimenti tutti i candidati  in posizione utile  che hanno  confermato l’interesse alla immatricolazione ai sensi della lett. d) punto 10 allegato 2 del presente decreto, diventano assegnati ed hanno l’obbligo di immatricolarsi entro il termine stabilito nel provvedimento medesimo. Coloro che, decorso il termine di immatricolazione, non risultano immatricolati al corso  di laurea cui  sono stati assegnati, decadono e non conservano alcun diritto negli anni successivi.

Articolo 11
(Candidati con disabilità e candidati con diagnosi di DSA)

  1. Le prove di cui al presente decreto sono organizzate dagli Atenei tenendo conto delle singole esigenze dei candidati con disabilità, a norma dell'articolo 16 della legge n. 104/1992. I candidati hanno diritto ad un tempo aggiuntivo non eccedente il 50% in più rispetto a quello previsto per lo svolgimento delle prove previste dai precedenti articoli  2, 3, 4, 5 6 e 7.
  2. I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n. 170/2010 citata in premessa devono presentare idonea certificazione rilasciata da non più di 3 anni da strutture del SSN o da strutture e specialisti accreditati dallo stesso. A tali candidati è concesso un tempo aggiuntivo pari al 30%   in più rispetto a quello definito per le prove dai precedenti articoli 2, 4, 5 6 e 7.
  3. I candidati con disabilità o con DSA residenti in paesi esteri, che intendano usufruire delle misure di cui ai commi precedenti, devono presentare la certificazione attestante lo stato di disabilità o di DSA rilasciata nel paese di residenza, accompagnata da una traduzione giurata in lingua italiana o in lingua inglese. Gli organi di ateneo incaricati di esaminare le certificazioni di cui ai commi precedenti accertano che la documentazione straniera attesti una condizione di disabilità o di disturbo specifico dell’apprendimento riconosciuta dalla normativa italiana.

[...]

Della pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del MIUR sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il ministro
Sen. Valeria Fedeli

 

BANDO COMPLETO      

 

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